Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022

Riportiamo di seguito la NOTA DI CONFINDUSTRIA del 30/04/2022

1.               Premessa

Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge (AC3533), ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (sul punto, v. Nota di aggiornamento del 31 marzo  2022).

Come noto, alcune delle misure del DL saranno efficaci fino al 30 aprile 2022.

Inoltre, con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso, l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, nel recepire quanto approvato ieri dalla Camera dei deputati durante l’esame del citato DL n. 24, ha disposto, per alcuni contesti, l’obbligo di indossarli anche dopo il 30 aprile 2022.

Pertanto, di seguito, alcune considerazioni in merito allo scenario che delineerà a partire dal 1° maggio 2022 e ai profili di maggiore interesse per le imprese.

In allegato, è disponibile anche una Tabella riepilogativa.

2.               Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’art. 10-quater del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 24/2022 prevede(va) fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni contesti e in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private.

Come anticipato, ieri, la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato un emendamento a tale norma, prorogando, per alcuni contesti al chiuso, l’obbligo di indossare le mascherine.

Al fine di assicurare l’immediata operatività a tale proroga, il Ministro della salute ha adottato l’ordinanza 28 aprile 2022, che recepisce le modifiche approvate alla Camera dei deputati.

In particolare, l’ordinanza, efficace dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, ha previsto:

  • l’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per: 1) l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto1; 2) gli spettacoli aperti al pubblico2 e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
  • l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
  • la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Pertanto, salvi i casi sopra indicati e la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine.

Al riguardo, ricordiamo che – salvo casi specifici – i locali aziendali sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico3.

Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende.

Con specifico riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circolare 29 aprile 2022, n. 1 ed ha fornito alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici. In particolare, la Circolare sottolinea da un lato, l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico e, dall’altro, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

L’andamento dell’epidemia, la particolare diffusività della variante Omicron, il venir meno delle verifiche all’ingresso del green pass (v. infra), la perdurante responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19 e il riferimento dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio, conducono, tuttavia, a ribadire quanto già suggerito nella Nota di aggiornamento del 31 marzo 2022 in merito alla opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Ciò, infatti, consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Infine, si segnala che, il 4 maggio p.v. si terrà l’incontro, convenuto all’inizio del mese di aprile,  tra il Ministero del Lavoro,  il Ministero  della  salute, il Ministero dello  sviluppo economico e le parti sociali relativamente al Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Confindustria parteciperà all’incontro e informerà il Sistema sui relativi esiti, anche in ordine al regime dell’uso delle mascherine rispetto alla posizione assunta dal datore di lavoro pubblico.

3.              Le misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022

A partire dal 1° maggio 2022 non saranno più operativi:

  • l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui all’art. 9-septies del DL 52/2021 e 4-quinquies del DL n. 44/2021). Pertanto, a partire dal 1° maggio 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli – cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche – e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio.

Si segnala che, il venir meno dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde su base volontaria: infatti, l’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 prevede che ogni utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere disposto esclusivamente con legge dello Stato; pertanto, se non espressamente consentito dalla legge, non è possibile richiedere e controllare il possesso dei certificati verdi;

  • l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 9-bis del DL 52/2021);
  • l’art. 10-quater, 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • l’obbligo di green pass base per l’accesso a: servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto (art. 9-bis del DL 52/2021);
  • l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi (art. 9-bis.1 del DL 52/2021);
  • l’obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto (art. 9-quater del DL 52/2021);
  • l’obbligo di green pass rafforzato per le attività di cui all’art. 9-bis.1 del DL 52/2021, quali, tra l’altro, piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.

In conclusione, salvo quanto previsto:

  • dall’art. 1-bis del DL 44/2021 per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, per il quale è infatti richiesto, fino al 31 dicembre 2022, il green pass rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster oppure il green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso;
  • per gli spostamenti da e verso l’estero. Sul punto, si segnala che ieri il Ministro della salute ha adottato una nuova ordinanza4che, nel prorogare al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni)5, avrebbe eliminato a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco e ai preposti ai controlli il Passenger Locator Form, c.d. PLF;

la certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 1° maggio 2022, non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale.

 

 

Nota Confindustria – Emergenza COVID – Lo scenario dal 1 maggio 2022

ordinanza Ministero salute 28 aprile 2022 mascherine


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