MOCA: Nuove sanzioni amministrative – D.lgs. 29/2017

Nuove sanzioni amministrative per la violazione delle leggi che stabiliscono le caratteristiche dei materiali destinati al contatto con gli alimenti usati per la fabbricazione di macchinari e componenti e imballaggi – D.lgs. 29/2017

Le sanzioni amministrative, previste per la violazione delle norme sui materiali a contatto con gli alimenti (c.d. MOCA), dal D.lgs. 29/2017, si aggiungono alla tutela prevista dal diritto civile e penale, per le possibili conseguenze che siano attribuibili al trasferimento di sostanze pericolose per la salute negli alimenti.

 

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Il nuovo decreto sanzionatorio MOCA pone le basi sanzionatorie relativamente al mancato rispetto dei requisiti previsti per le seguenti normative relative ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA):

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Rappresenta quindi una forte evoluzione nel panorama dei MOCA in quanto vengono stabilite per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi previsti dai regolamenti UE.

La norma principale è il regolamento CE 1935/2004 (qui la legislazione UE), il quale costituisce tuttavia una “norma quadro”, la cui applicazione deve essere integrata con le norme specifiche previste per alcuni materiali e con le norme nazionali.
Le norme nazionali entrano in gioco solo nel caso in cui non sia prevista, dalla UE, una norma specifica relativa al materiale regolato dalla norma nazionale. È il caso, quest’ultimo, del DM 21/3/1973 (qui le norme nazionali), che si applica ai materiali a contatto con gli alimenti non già normati da regolamento specifico UE.

Uno dei principi fondamentali sottolineati da queste norme è la necessità di mantenere la tracciabilità dei MOCA, per consentire una efficace attività di controllo delle Autorità competenti. Per questo sono espressamente previste dai regolamenti dettagliate dichiarazioni di conformità di ciascun materiale.

Entrata in vigore del Decreto sanzionatorio MOCA.

Il Decreto Legislativo 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, è entrato in vigore il 2 aprile 2017 e prevede inoltre una deroga di 120 giorni dall’entrata in vigore, in merito alla comunicazione alle autorità competenti.

All’articolo 6 infatti il Decreto 29/2017 prevedere in obbligatorietà che: gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006;

Da notare che la comunicazione va effettuata sulla base del nuovo Decreto e quindi deve essere effettuata (entro 120 giorni) anche da Operatori già registrati ai fini dei regolamenti del “pacchetto igiene”.

Regime Sanzionatorio

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

Articolo e relativo comma Descrizione dell’eventuale violazione Sanzione (€)
2. 1 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA che costituiscono un pericolo per la salute umana da 10.000 a 80.000
2. 2 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in violazione dei limiti di migrazione globale o mancato rispetto norme di buona fabbricazione da 7.500 a 60.000
2. 3 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA che comportano deterioramento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari. da 5.000 a 27.000
2. 4 Etichettatura, pubblicità e presentazione di MOCA con modalità che inducono in errore i consumatori circa al loro impiego sicuro e corretto. da 1.500 a 25.000
3. 1 Mancata comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possano influire sulla valutazione della sicurezza sulla salute umana della sostanza autorizzata. da 10.000 a 30.000
4.1 e

4.2

Informazioni da indicare al momento dell’immissione sul mercato dei MOCA non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare (etichettatura) da 1.500 a 15.000
5. 1 Mancato ritiro dei prodotti difettosi o informazioni non immediate ai consumatori – comunque prima della verifica dell’autorità competente –  sui gravi rischi per la salute umana dei prodotti difettosi. da 3.000 a 25.000
5. 2 Assenza di sistemi e procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA. da 5.000 a 60.000
5. 3 Impossibilità di rendere disponibili alle autorità competenti le informazioni sulle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA. da 5.000 a 50.000
5. 4 Impossibilità di rendere individuabili i MOCA da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante etichettatura o documentazione ovvero informazioni pertinenti. da 5.000 a 40.000
6. 1 –

6.4

Inadempimenti relativi alle comunicazioni all’autorità sanitaria territorialmente competente per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA. da 1.500 a 9.000
6. 5 Omissione nell’istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità. da 1.500 a 9.000
6. 6 Mancata istituzione e mantenimento di un efficace sistema di controllo della qualità. da 4.000 a 30.000
6. 7 Mancata elaborazione e conservazione di un’adeguata documentazione sulle specifiche, le formulazioni ed i processi di fabbricazione per la conformità e la sicurezza dei MOCA. da 2.500 a 25.000
6. 8 Mancato rispetto delle norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione. da 4.000 a 40.000
7. 1 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi che comportano modifiche alla composizione e alle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee a indurre in errore i consumatori. da 4.000 a 40.000
7. 2 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee a indurre in errore i consumatori. da 2.500 a 30.000
4.7. e 4.3 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti che forniscono informazioni non adeguate ed efficaci per l’uso a cui sono destinati. da 2.500 a 30.000
7. 4 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti non conformi agli specifici requisiti relativi alla composizione indicati al Capo II (elenco comunitario delle sostanze autorizzate). da 7.500 a 60.000
7. 5 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti con etichettature non conformi agli specifici requisiti di cui all’art. 15, par. 1, lett. e) Reg. n. 1935/2004 e all’art. 11 Reg. n. 450/2009. da 1.500 a 15.000
7. 6 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti con etichettature non conformi ai requisiti della dichiarazione di conformità e documentazione previsti al Capo IV Reg. n. 1935/2004. da 1.500 a 15.000
8. 1 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in plastica non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del Reg. n.  1935/2004. da 6.000 a 60.000
8. 2 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in plastica non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del Reg. n.  1935/2004. da 1.500 a 15.000
9. 1 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in plastica contenenti plastica riciclata da processo di riciclo non autorizzato o con autorizzazione sospesa o revocata. da 6.000 a 60.000 sospensione attività sino 6 mesi; eventuale revoca autorizzazione
9. 2 Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA contenenti plastica riciclata da processo di riciclo autorizzato che non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazione di cui all’art. 6 Reg. n.  282/2008. da 3.000 a 30.000 sospensione attività < 4 mesi; eventuale revoca  autorizzazione
9. 3 Impiego sotto licenza del processo di riciclo dei MOCA senza comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che potrebbero ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana. da 5.000 a 30.000
9. 4 Impiego sotto licenza del processo di riciclo dei MOCA senza effettuazione della notifica al Ministero della Salute e all’Autorità sanitaria territorialmente competente. da 3.000 a 18.000
9. 5 Auto dichiarazione volontaria per etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata non conforme alla norma ISO 14021:1999 o equivalente. da 3.000 a 18.000
9. 6 Dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti di plastica riciclata che non ottemperi alle informazioni supplementari richieste dalla Parte A e B dell’all. I del Reg. n. 1935/2004. da 3.000 a 18.000
10. 1 Mancato rispetto delle seguenti previsioni: rilascio sostanze entro i limiti di BADGE previsti, divieto di uso e/o presenza di BFDGE o NOGE nella fabbricazione dei MOCA. da 6.000 a 60.000
10. 2 Commercializzazione nelle fasi diverse dalla vendita al dettaglio che non rispetti la procedura della dichiarazione scritta per i MOCA che contengono BADGE e suoi derivati. da 5.000 a 15.000

In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.

Chi è quindi potenzialmente soggetto alle sanzioni?

Chiunque produce o immette sul mercato o utilizza materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana.

È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.

L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata.

Per quest’ultima tipologia di materiali la normativa prevede una sanzione accessoria: sospensione dell’attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.

La norma prevede inoltre l’aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.


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