Il D.Lgs. 29/2017 nell’articolo 6 stabilisce l’obbligo per gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006.
Tutti gli operatori economici del settore devono inviare la comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale tramite il SUAP competente per territorio ; il pagamento della Tariffa (50 euro) sara’ dovuto solo da quelle imprese la cui attività è iniziata successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs. 29/2017.
La scadenza dei termini per la comunicazione all’A.S.L. è fissata al 31/07/2017.
Tale obbligo si rende necessario per consentire alle Autorità sanitarie deputate alle attività di controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di essere informate della esistenza degli stabilimenti afferenti al settore MOCA posti nel proprio territorio.
Soggetti obbligati all’invio della comunicazione
Sono soggetti all’obbligo di dover inviare la comunicazione in questione tutti i settori e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e alimenti.
In particolare rientrano gli operatori che effettuano:
-la produzione di macchine, apparecchi, impianti e prodotti che contengono i MOCA;
-la commercializzazione di macchine, apparecchi, impianti e prodotti che contengono i MOCA.
Rientrano anche gli operatori che effettuano il trasporto con o senza deposito o il deposito di detti prodotti.
Sanzioni
Il Decreto in questione prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per l’operatore economico che non adempie all’obbligo di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti ove vengono svolte le attività.
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