Il termine “whistleblowing” che letteralmente significa “soffiare nel fischietto” con l’intento di richiamare l’attenzione, si riferisce comunemente alla divulgazione da parte di un individuo di atti illeciti commessi all’interno di un’organizzazione, atti di cui l’individuo ha avuto conoscenza nel corso delle sue attività.
Dopo quattro anni dall’entrata in vigore della Direttiva UE n. 2019/1937 e dopo essere stata oggetto di un procedimento di infrazione da parte delle autorità europee, l’Italia ha recepito questa Direttiva nel mese di marzo con l’approvazione del Decreto Legislativo numero 24 del 2023, noto come il “Decreto Whistleblowing“.
L’obiettivo principale del Decreto Whistleblowing è proprio quello di proteggere le persone che segnalano violazioni di normative che danneggiano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di organizzazioni private.
La novità principale del D.lgs. 24/2023 è l’estensione dell’ambito di applicazione dell’obbligo di attivare canali di segnalazione interna, finora riservato ai soli soggetti tenuti all’adozione dei modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001.
L’art. 2 co. 1 lett. q) del Decreto Whistleblowing prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:
- che nell’ultimo anno abbiano impiegato più di 50 dipendenti;
- che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno;
- che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno.
Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del Decreto Whistleblowing entro il 15 luglio 2023.
Le imprese che occupino meno di 250 dipendenti ma più di 50, possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.
Nei confronti del Whistleblower (segnalante) e’ prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro che l’ ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.
Se la tua impresa rientra tra quelle interessate dal nuovo Decreto, contattaci per richiedere un supporto personalizzato.
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