Rientro al lavoro dopo il contagio da COVID-19 – Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021

Si allega circolare del 12 aprile 2021, nella quale il Ministero della Salute ha ulteriormente regolato l’ipotesi del rientro al lavoro dopo il contagio da covid19, aggiornando così le indicazioni date in precedenza e coordinandole con il Protocollo aggiornato il 6 aprile 2021.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il Ministero precisa che l’ipotesi prevista nel Protocollo circa il ricovero ospedaliero, per la quale è prevista la visita medica al rientro, riguarda sia i lavoratori che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave sia i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva.

In questo caso, il medico competente deve ricevere la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e poi effettuare la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche se l’assenza è sotto ai 60 giorni.

B) Lavoratori positivi sintomatici

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto A (e, quindi, in assenza di pregresso ricovero ospedaliero), il lavoratore che sia stato sintomatico può rientrare in azienda “dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”.

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”.

Una precisazione riguarda i lavoratori guariti che convivano con un familiare ancora positivo: in questo caso, questi soggetti non si considerano contatti stretti (con conseguente esclusione anche dell’obbligo di quarantena) e possono rientrare in servizio (sempre ovviamente con certificazione di negativizzazione del tampone e, nel caso A, con visita al rientro).

Secondo il Ministero, questi soggetti non devono rispettare la quarantena in quanto sono negativizzati ed hanno gli anticorpi del virus; discorso diverso è per il soggetto sano, convivente che, non essendosi negativizzato e non avendo sviluppato gli anticorpi del virus, possono essere contagiosi.

In ogni caso, questi lavoratori possono rientrare “alle modalità sopra indicate”, ossia – si ritiene – con tampone negativo e senza attendere il periodo di quarantena.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020)”.

Circolare Ministero della Salute 12 aprile 2021 – rientro in azienda post covid


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