Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

La nuova rivalutazione, Art. 110 del Decreto Agosto, appare fin da subito come un’opportunità conveniente e versatile, il legislatore ha predisposto uno strumento utile alle società per patrimonializzarsi, con un costo molto contenuto.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (come indicati nell’articolo 73 comma 1 lettere a-b del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:

– terreni;

– fabbricati;

– impianti;

– macchinari;

– attrezzature;

– marchi;

– brevetti;

– partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;

– partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

 

Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

A differenza di quanto valido prima del suddetto Decreto Agosto, è estremamente importante il fatto che la normativa preveda la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)e di eventuali addizionali del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

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